Attualità
«Fosfiti, fare presto con la pubblicazione in Gazzetta»
Pinton (AssoBio): il Dm 309/2011 va comunque rivisto profondamente, rischio caos dal 28 giugno
Come abbiamo già annunciato ieri (clicca qui per leggere l’articolo), l'ultima seduta della Conferenza Stato Regioni ha finalmente approvato l'integrazione al testo del Dm 309/2011 sulle contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica, prevedendo un nuovo Lmr (Limite massimo di residuo) pari a 0,05 mg/kg per l’acido fosfonico/etilfosfonico e stabilendo al contempo un periodo transitorio di due anni (fino al 31 dicembre 2022), durante il quale si applica il limite più elevato di 0,5 mg/kg per i prodotti orticoli, di 0,1 mg/kg nei frutticoli e di 0,05 mg/kg nel vino.
La decisione, attesa da diversi mesi, rappresenta un passo in avanti molto importante per salvaguardare la filiera del biologico, visto che la precedente normativa rischiava di togliere dal mercato più del 50% della produzione bio nazionale secondo le previsioni degli addetti ai lavori.
AssoBio, l'associazione italiana delle imprese di trasformazione e distribuzione di prodotti biologici e naturali, accoglie quindi con grande favore l'intesa raggiunta sul nuovo schema di Dm in Conferenza Stato Regioni. “E’ dall'inizio del 2018 che abbiamo segnalato al Governo la problematica dei fosfiti - spiega a Italiafruit News Roberto Pinton (in foto), responsabile tecnico-scientifico di AssoBio - Ora aspettiamo la pubblicazione del nuovo testo in Gazzetta Ufficiale. Purtroppo tra i comunicati stampa e la pubblicazione, che è il momento da cui si applicano le norme, trascorrono tempi francamente incomprensibili: basta pensare all'ultimo Dm 3757 sulle rotazioni: firmato dal ministro Teresa Bellanova il 9 aprile e andato in Gazzetta il 22 giugno”.
“Già che ci siamo - prosegue Pinton - noi di AssoBio ci aspettiamo che il Dm 309/2011 venga nuovamente modificato per risolvere il caos che ci troveremo ad affrontare dal prossimo 28 giugno, data di applicazione del regolamento Ue n.2020/749 che inserisce i clorati nell'allegato al regolamento Ce n. 396/2005. Il Regolamento, che ammette esplicitamente che nemmeno con le buone prassi è possibile conformarsi al Lmr di 0,01 ppm e che ogni contaminazione da clorati è riferibile ai lavaggi con acqua di rete potabilizzata con cloro, fa però sì che il Dm 309/2011 metta nella pratica fuori legge l'intera produzione ortofrutticola nazionale; un ulteriore elemento per considerare il Dm 309 uno strumento da rivedere profondamente".
“Siamo soddisfatti, comunque, per i nuovi Lmr definiti per i fosfiti. E non abbiano difficoltà ad ammettere che avremmo potuto risparmiare alcuni mesi se qualche organizzazione non si fosse messa di traverso puntando a Lmr ingiustificatamente più elevati: quelli indicati dal Dm sono sufficienti a risolvere le criticità indipendenti dalla volontà degli operatori”.
Pinton giudica inoltre ottimo il lavoro svolto dal Crea, il cui progetto Biofosf, finanziato dal Mipaaf, ha accertato che la contaminazione dipende dal fatto che alcuni formulati rameici diffusi sul territorio italiano (ovviamente autorizzati dal ministero della Sanità) e alcuni fertilizzanti inseriti nel Registro fertilizzanti tenuto dal Sian contenevano fosfiti, se non addirittura acido etilfosfonico, non dichiarati in etichetta. “La modifica del Dm 309 era quindi un atto dovuto: il produttore che acquistava i mezzi tecnici dopo averne diligentemente verificata l'idoneità sul registro ufficiale del Mipaaf, non aveva certo motivo di sospettare che contenessero principi attivi non consentiti. Pensare di sanzionarlo per aver fatto affidamento sul database ministeriale sarebbe stato del tutto irrazionale".
"Ora riteniamo però - conclude - necessario anche rimettere mano alle procedure per l'inclusione nel registro: se i produttori non possono ritenerlo affidabile, è un banale elenco del tutto inutile. Vanno stabilite le responsabilità dei produttori di mezzi tecnici, la pretesa che l'agricoltore debba sottoporre ad analisi ogni lotto di solfato di rame o di ammendante che acquista dopo averne accertata la conformità nell'elenco tenuto dall'Autorità competente è troppo singolare".