Partono ufficialmente le Zone logistiche semplificate

Partono ufficialmente le Zone logistiche semplificate
Partono ufficialmente le Zone logistiche semplificate (Zls), con maggiori vantaggi e semplificazioni rispetto alle Zone economiche speciali (Zes) per favorire nuovi investimenti, anche nelle aree portuali delle regioni più sviluppate. Il via libera definitivo, come riporta il quotidiano ItaliaOggi, è arrivato dal decreto-legge recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr bis).

Le Zls. Analogamente alle Zes delle aree portuali delle regioni «meno sviluppate» ed «in transizione», la normativa delle Zls prevede e disciplina condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti anche nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, mediante la possibilità di istituire tali aree nelle regioni individuate dalla normativa europea come «più sviluppate». In altri termini, tale definizione prevede l'inclusione di almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (Ten-T). I criteri per la costituzione delle Zls, la relativa procedura e le condizioni speciali applicabili sono disciplinati dall'art. 1, commi 61-65, della legge n. 205/2017 e s.m.i.

L'istituzione delle Zls
. La singola Zls potrà essere istituita con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della regione interessata, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

La proposta dovrà essere corredata di un piano di sviluppo strategico, specificando la delimitazione delle zone interessate in coerenza con le zone portuali. Per l'istituzione delle Zls si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zes di cui al dpcm 25 gennaio 2018, n. 12 (regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali).

Agevolazioni e semplificazioni. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le imprese già operative e quelle che si insediano nelle Zls beneficeranno delle procedure semplificate e dei regimi procedimentali speciali operanti per le Zes nonché, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, par. 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e salvo il regime previsto nei casi di istituzione nella medesima regione di una seconda Zls, delle misure di agevolazione fiscale previste per le Zes.

Il potenziamento delle Zes. Per rafforzare la struttura produttiva delle Zes, le imprese aderenti ai Contratti di sviluppo (art. 43, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008) potranno ottenere il credito di imposta per l'acquisto di terreni e per l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. A tal proposito viene stanziata la somma complessiva di 250 mln di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Le risorse saranno assegnate con delibera Cipess al ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021/27, di competenza del ministero, con specifica destinazione al finanziamento addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle Zes.

Fonte: ItaliaOggi