Cambia la denuncia contributiva agricola

Cambia la denuncia contributiva agricola
Cambia la denuncia contributiva agricola. Dal prossimo anno, infatti, sarà a cadenza mensile, mentre il versamento resterà trimestrale. Ad annunciarlo è l'Inps nella circolare n. 65/2019. Il sistema attualmente in vigore prevede che i flussi contributivi relativi ai rapporti di lavoro agricolo vanno trasmessi trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, attraverso la dichiarazione di manodopera modello Dmag/Unico, che è composto da un unico documento, contenente i dati dei singoli mesi relativi al trimestre di riferimento. A decorrere dal mese di competenza gennaio 2020, i dati retributivi relativi alla manodopera agricola andranno trasmessi tramite flusso Uniemens, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di competenza;
il canale di trasmissione sarà continuamente aperto, al fine di consentire all'Inps il prelievo dei dati utili al calcolo dei contributi dovuti dalle aziende. L'Inps fissa i termini seguenti per la trasmissione:


- primo periodo di trasmissione, dal 1° febbraio al 31 maggio, entro cui inviare i flussi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo; 


- secondo periodo, dal 1° maggio al 31 agosto, entro cui inviare i flussi dei mesi di aprile, maggio e giugno e quelli di variazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo; 


- terzo periodo, dal 1° agosto al 30 novembre, entro cui inviare i flussi dei mesi luglio, agosto e settembre e quelli di variazione di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno;


- quarto periodo, dal 1° novembre all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo, entro cui inviare i flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre e quelli di variazione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. 


Restano immutati, invece, i termini di versamento dei contributi, vale a dire:


- 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre solare; 


- 16 dicembre per il secondo trimestre solare;


- 16 marzo dell'anno successivo per il terzo trimestre solare dell'anno precedente;


- 16 giugno dell'anno successivo per il quarto trimestre solare dell'anno precedente. 


Fonte: ItaliaOggi