Agrumi, l'imballaggio deve indicare l'uso di conservanti

Una sentenza della Corte Ue respinge il ricorso della Spagna. «Il consumatore va informato».

Agrumi, l'imballaggio deve indicare l'uso di conservanti
Sì a regole più rigide nell'informazione sull’utilizzo di agrofarmaci nel trattamento degli agrumi. La Corte di giustizia dell’Unione Europea con una sentenza di ieri ha confermato l'obbligatorietà per limoni, mandarini e arance di indicazioni esterne relative all’uso di conservanti e altre sostanze chimiche nei trattamenti post-raccolta.

Una disposizione del diritto dell'Unione sul commercio degli agrumi - spiega una nota della Corte del Lussemburgo - dispone che gli imballaggi debbano recare indicazioni esterne che precisino eventuali agenti conservanti o altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti successivi alla raccolta. Con tale disposizione, la Commissione “ha inteso assicurare la corretta applicazione della legislazione dell'Unione sugli additivi alimentari” e si è discostata dalla norma, non vincolante, adottata dalla Cee-Onu (Commission economique pour l'Europe des Nations unies) secondo la quale l'indicazione dell'utilizzo di conservanti o di altre sostanze chimiche è necessaria solo se richiesta dalla legislazione del Paese importatore.

La Spagna aveva chiesto l'annullamento di tale disposizione e il Tribunale dell’Unione europea, nel 2014, aveva respinto il ricorso. Madrid ha quindi impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza del Tribunale, chiedendone l'annullamento. E, con la sentenza di ieri, la Corte ha rigettato in toto l'impugnazione della Spagna.

Per i giudici di Lussemburgo, dunque, è “ragionevole avvertire il consumatore dei trattamenti effettuati visto che - a differenza dei frutti a buccia sottile - gli agrumi possono essere sottoposti a dosi molto più elevate di sostanze chimiche e la loro buccia può in qualche modo entrare a far parte dell'alimentazione umana”. La Corte ha ricordato che, per gli agrumi, i limiti massimi applicabili ai residui di 2-fenilfenolo (il fungicida utilizzato per il trattamento a cera della buccia) sono fissati a “un livello 50 volte superiore ad altri frutti”.

Secondo la Corte, poi, il Tribunale ha giustamente ritenuto che un eventuale svantaggio concorrenziale per i produttori di agrumi non ledesse il principio della parità di trattamento, poiché non si trovano in una situazione comparabile a quella degli altri operatori ortofrutticoli. Peraltro il fatto che né la legislazione specifica sugli agenti conservanti e altre sostanze chimiche utilizzate nei trattamenti post-raccolta, né la legislazione relativa all'informazione del consumatore impongano una particolare etichettatura quanto ai fitofarmaci utilizzati nei trattamenti agricoli “non comporta che alla Commissione sia impedito adottare una norma di commercializzazione che tenga conto, in particolare, dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni mirate e trasparenti nonché delle raccomandazioni relative alle norme Cee-Onu”.

Raffaella Quadretti
Editorial manager - Agroter Group
raffaella@agroter.net

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