Cimice asiatica, ecco le misure d’emergenza

Cosa prevede il nuovo decreto del Mipaaf per controllare l'insetto

Cimice asiatica, ecco le misure d’emergenza
A partire dall'annata agraria 2019, la cimice asiatica (Halyomorpha halys) ha determinato una vera e propria epidemia a causa dell'aumento repentino della densità delle popolazioni. La situazione si è fatta drammatica specialmente nel nord Italia, dove vaste superfici coltivate di regioni di punta del comparto ortofrutticolo (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) hanno visto dimezzate le loro produzioni ortofrutticole nella campagna 2019/20, con pesanti ricadute economiche per le aziende e le popolazioni dei territori colpiti. A fronte di questa nuova e inaspettata situazione fitosanitaria, il Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali ha predisposto uno schema di decreto di interventi straordinari da adottare immediatamente sull’intero territorio della Repubblica Italiana. 

Il nuovo decreto, intitolato "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto alla cimice asiatica", si fonda su quattro capitoli: indagini, misure d'emergenza, prescrizioni per gli operatori e azioni di informazione e comunicazione. Vediamone nel dettaglio i contenuti.

Indagini 
Articolo 2 
I Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, eseguono annualmente indagini per verificare la presenza di Halyomorpha halys allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. L'indagine si sviluppa con l'osservazione di opportuni siti, scelti privilegiando le zone con siepi o con arbusti o piante ornamentali attrattive, posizionate al confine con la coltura monitorata, nonché quelle con presenza di edifici nel raggio di 20-30 metri, che possono avere ospitato le popolazioni svernanti.

Ai sensi dell’Art. 2 sono tre modalità in cui si può eseguire l’indagine: 
• mediante trappole a feromoni di aggregazione posizionate a distanze adeguate, già da subito nelle aziende agricole che abbiano una presenza di colture (o di piante spontanee) potenzialmente attrattive per la presenza di frutti (drupe, bacche, ecc.) anche secchi (samare di acero. frassino, ailanto, ecc.). Il tipo e il numero di trappole, nonché la metodologia da utilizzare sono decisi in base alle circostanze locali e alle caratteristiche territoriali;
• mediante ispezioni visive della vegetazione, in particolare della parte alta della chioma nelle prime ore del mattino, nel momento in cui le cimici sono meno mobili;
• mediante tecniche di scuotimento delle branche, ove opportuno.

I Servizi fitosanitari regionali raccolgono, anche coinvolgendo i produttori e le loro Organizzazioni, i dati relativi ai danni provocati dalla cimice asiatica, la loro tipologia e il loro impatto economico.

Misure d'emergenza
Articolo 3
Sulla base delle attività di indagine indicate nell’Articolo 2, i Servizi fitosanitari delle Regioni distinguono le aree in funzione della densità di popolazione della cimice asiatica e, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, prescrivono le misure d'intervento per l'attuazione delle strategie di controllo ad oggi risultate più efficaci, attraverso un approccio integrato delle seguenti possibili misure: trappole a feromoni di aggregazione per cattura massaie, reti antinsetto, metodi meccanici di eliminazione della vegetazione erbacea spontanea, metodi chimici.

I trattamenti chimici finalizzati al contenimento di Halyomorpha halys devono essere integrati in una strategia di difesa complessiva della coltura che contempli, ove possibile, le tecniche a minore impatto ambientale, in linea con quanto stabilito dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. I trattamenti insetticidi sono da effettuarsi sugli appezzamenti ricadenti nelle zone di più alta infestazione, con formulati commerciali autorizzati per lo specifico impiego, secondo le prescrizioni di etichetta.




Prescrizioni per gli operatori
Articolo 4
Le Organizzazioni e le Associazioni dei produttori, su indicazioni dei Servizi fitosanitari delle varie regioni, effettuano controlli a campione per verificare la corretta implementazione delle strategie di controllo della cimice asiatica. Particolare attenzione dovrà essere posta all'esecuzione della difesa fitosanitaria e delle pratiche agronomiche mediante la verifica dei registri dei trattamenti, secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario competente per territorio, avvalendosi anche di enti di consulenza tecnica riconosciuti dalle Op.

Azioni d'informazione e comunicazione
Articolo 5
I Servizi fitosanitari regionali danno massima divulgazione in merito alle strategie di controllo, compresi i prodotti fitosanitari da utilizzare e la tempistica da rispettare affinché l'intervento di difesa chimica sia efficace, attraverso la pubblicazione sui propri siti internet di bollettini e materiale informativo, oppure mediante l'organizzazione di momenti specifici di approfondimento per tecnici, consulenti della difesa e aziende agricole, avvalendosi anche di enti appositamente delegati.

Gli stessi Servizi fitosanitari, sempre in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sul territorio di competenza, contribuiscono a promuovere iniziative rivolte a soggetti istituzionali, cittadini, imprese pubbliche e private, agricoltori, rappresentanti del mondo produttivo, ambientale e della società civile, al fine di portare a conoscenza di tutti le buone pratiche che si possono attuare per contenere le infestazioni nei luoghi abitati, attraverso la predisposizione di materiale informativo (brochure, articoli divulgativi e interviste).

I prossimi passaggi burocratici
Lo scorso 17 febbraio, il decreto del Mipaaf "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto alla cimice asiatica" ha ottenuto il parere positivo del Comitato Fitosanitario Nazionale. Dovrà ora essere sottoposto ora al parere dalla Conferenza Stato-Regioni (in programma per oggi, a meno di ulteriori rinvii in mattinata) e poi sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione, entrando in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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