Uso del rame nel bio, il Mipaaft fa chiarezza

Uso del rame nel bio, il Mipaaft fa chiarezza
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo risponde alla Regione Emilia-Romagna in merito all'uso del rame in agricoltura biologica a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1981/2018.
Gli operatori, a partire dal 1° gennaio 2019, sono tenuti a rispettare contemporaneamente 2 limiti: 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018; 6 kg/ha all'anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il Mipaaft fa chiarezza anche sull'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, che consente, attraverso una deroga rilasciata dalla Regione, il superamento del limite di 6 kg/ha annui rispettando però un massimo di 30 kg/ha in 5 anni.
In caso di deroga, l'operatore può utilizzare un quantitativo di rame tenendo conto di non superare il limite di 30 kg/ha in 5 anni. Il quantitativo utilizzato nell'anno in corso inoltre va scalato dal massimale di 28 kg/ha in 7 anni, come previsto dal nuovo regolamento.
A titolo esemplificativo, in caso di deroga rilasciata per l’anno 2019, qualora l’operatore abbia utilizzato negli anni 2015-2018 22 kg/ha di rame, nel 2019 potrà utilizzare fino a 8 kg/ha. Tuttavia negli anni 2020-2025 il produttore non potrà utilizzare più di 20 kg/ha.

Per concludere, il Mipaaft riporta la nota del Ministero della Salute: il consiglio è di utilizzare al massimo 4 kg/ha di rame in un singolo anno, superando questo limite solo in caso di forti criticità.