Bio, arrivano i certificati elettronici per l'import nell'Ue

Bio, arrivano i certificati elettronici per l'import nell'Ue
Sulla Gazzetta ufficiale europea L 282 del 19 ottobre 2016 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni.

Tra i vari motivi della modifica l'esperienza ha evidenziato pratiche divergenti negli Stati membri per quanto riguarda la verifica delle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione. A fini di coerenza ed efficacia, i tipi di controlli necessari per la verifica delle partite dovrebbero essere chiariti, tenendo conto della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È inoltre opportuno riformulare la definizione delle autorità responsabili per la verifica delle partite e la vidimazione dei certificati di ispezione al fine di chiarire che tali autorità sono le autorità competenti responsabili dell'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica designate in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

Sono state inoltre osservate prassi divergenti da parte degli organismi e delle autorità di controllo per quanto riguarda la classificazione dei prodotti che devono essere importati nell'ambito delle categorie di prodotti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Ai fini di una classificazione più uniforme nell'ambito di tali categorie di prodotti è opportuno stabilire alcune definizioni per motivi di chiarezza e di certezza del diritto per gli operatori, per garantire un'applicazione uniforme delle norme da parte delle autorità e degli organismi di controllo e per facilitare la supervisione da parte delle autorità competenti.

Per le categorie di prodotti che fanno riferimento allo stato non trasformato o trasformato, tali termini dovrebbero avere lo stesso significato utilizzato nelle definizioni di prodotti trasformati e non trasformati di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, a fini di semplificazione e di coerenza con le norme in materia di igiene. Occorre tuttavia chiarire che le operazioni di etichettatura e di imballaggio sono irrilevanti ai fini della qualifica del prodotto come non trasformato o trasformato. In linea di principio, i due regimi di importazione previsti all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 si escludono a vicenda.

Al fine di garantire l'integrità dei prodotti biologici importati nell'Unione, è necessario chiarire che, come regola generale, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione è l'autorità o l'organismo di controllo che certifica il produttore o il trasformatore del prodotto. Nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione, quale definita all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, è diverso dal produttore o dal trasformatore iniziale del prodotto, il certificato di ispezione dovrebbe essere rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo che ha verificato l'ultima operazione. È inoltre necessario chiarire che gli organismi o le autorità di controllo elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 possono rilasciare certificati di ispezione solo conformemente alle condizioni del loro riconoscimento, mentre quelli di cui all'allegato IV dello stesso regolamento possono rilasciare certificati di ispezione solo per i prodotti e le origini per i quali sono iscritti nell'elenco.

L'esperienza ha indicato prassi divergenti per quanto riguarda i controlli che devono essere effettuati dall'autorità o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione. È pertanto necessario specificare i controlli da effettuare prima di tale rilascio. Gli organismi o le autorità di controllo dovrebbero rilasciare il certificato di ispezione solo dopo aver completato le verifiche documentali e, se del caso in base alla propria valutazione dei rischi, i controlli fisici dei prodotti in questione. Per i prodotti agricoli trasformati, gli organismi e le autorità di controllo di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero verificare che tutti gli ingredienti sono stati sottoposti a un sistema di controllo conformemente alle condizioni di riconoscimento del paese terzo in questione, mentre gli organismi e le autorità di controllo di cui all'allegato IV dello stesso regolamento dovrebbero verificare che gli ingredienti sono stati controllati e certificati da organismi o autorità di controllo riconosciuti conformemente alla normativa dell'Unione o sono stati prodotti nell'Unione. Analogamente, è necessario specificare i controlli che devono essere effettuati dagli organismi o dalle autorità di controllo di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 che certificano gli operatori nelle fasi finali della catena di produzione, come quelli che effettuano solo operazioni di etichettatura o di imballaggio. In tali casi, occorre verificare che i prodotti interessati siano stati controllati e certificati da organismi o autorità di controllo elencati in tale allegato e riconosciuti per il paese e per la categoria di prodotto in questione.

Dovrebbero essere inoltre adottate disposizioni volte a garantire uno scambio di informazioni efficace ed efficiente tra le autorità degli Stati membri nei casi in cui vengano individuate irregolarità, in particolare quando i prodotti sono etichettati come biologici ma non sono accompagnati da un certificato di ispezione. Inoltre le ultime autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri sono scadute il 30 giugno 2015, è opportuno eliminare dal regolamento (CE) n. 1235/2008 ogni riferimento a tali autorizzazioni.

Gli operatori e gli Stati membri dovrebbero poter disporre di un tempo sufficiente per adeguare le loro procedure al certificato di ispezione elettronico fornito da Traces. È pertanto necessario prevedere un periodo transitorio durante il quale siano ancora possibili il rilascio e la vidimazione del certificato di ispezione in formato cartaceo. Per garantire il corretto funzionamento del certificato di ispezione elettronico e, in particolare, al fine di precisare che i prodotti in conversione sono esclusi dal campo di applicazione dei riconoscimenti concessi ai paesi terzi, di armonizzare la formulazione relativa all'origine dei prodotti provenienti da paesi terzi riconosciuti, nonché di modificare la categoria di prodotti C al fine di includervi le alghe, comprese le microalghe, è opportuno modificare taluni elementi degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 senza modificare la portata dei riconoscimenti concessi precedentemente al paesi terzi o agli organismi e alle autorità di controllo.

Le nuove definizioni dei termini "trasformato" e "non trasformato" inserite nel regolamento (CE) n. 1235/2008 lascerebbero intendere che alcune delle operazioni incluse nella definizione di preparazione di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007 vadano considerate come non comportanti una trasformazione, rendendo di fatto poco chiare le norme di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 889/2008 per la produzione di alimenti trasformati e mangimi. Le norme sulle misure precauzionali da adottare per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati o di mescolanze o scambi con prodotti non biologici andrebbero pertanto riformulate per chiarire che esse si applicano, se del caso, agli operatori che svolgono attività di conservazione. A tal fine, è opportuno inserire le definizioni dei termini "conservazione" e "trasformazione".

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 19 aprile 2017. Tuttavia, il disposto dell'articolo 1, punto 2, si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e il disposto dell'articolo 1, punto 15, si applica a decorrere dal 7 maggio 2017.

Fonte: Unaitalia