BELFRIT, ECCO I VEGETALI CONSENTITI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

BELFRIT, ECCO I VEGETALI CONSENTITI NEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI
Le Autorità competenti di Belgio, Francia e Italia nell'ambito del "Progetto BELFRIT" hanno definito, sulla base di una revisione delle liste nazionali secondo le attuali evidenze scientifiche, una lista comune di sostanze e preparati vegetali ("botanicals") impiegabili negli integratori alimentari. Tale lista può ancora essere aggiornata con l'inserimento di piante, ad oggi non comprese ma ammesse in almeno uno dei tre Paesi.

In questa fase transitoria, per consentire l'uso negli integratori delle piante "nuove" per l'Italia dell'attuale lista BELFRIT e nel contempo di quelle presenti solo nella lista italiana, è stato aggiornato il Decreto ministeriale 9 luglio 2012 sulla "Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali" con il Decreto 27 marzo 2014, il quale:
- nell'allegato 1 mantiene la lista italiana (con le indicazioni di riferimento per gli effetti fisiologici definite dalle linee guida ministeriali, che non costituiscono parte integrante del DM 9 luglio 2012)
- nell'allegato 1 bis include la lista BELFRIT.

Al momento, pertanto, è consentito l'impiego negli integratori delle piante dell'allegato 1 e/o dell'allegato 1.bis, in attesa della lista BELFRIT "finale" che diventerà l'elenco unico delle piante utilizzabili.

Per quanto concerne il numero delle piante, l'allegato 1 ne comprende poco più di 1.200 mentre l'allegato 1.bis ne comprende poco più di 1.000, di cui oltre 120 "nuove" per l'Italia.

Per l'eventuale recupero di piante presenti esclusivamente nell'allegato 1, gli operatori possono inviare il modulo con i dati e gli elementi utili, entro il 30 settembre 2014.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla nota "Elementi esplicativi per una corretta applicazione del decreto 27 marzo 2014 che modifica il DM 9 luglio 2012".

Fonte: Ministero della Salute