ORTOFRUTTA, COLDIRETTI: PIÙ ATTENZIONE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

ORTOFRUTTA, COLDIRETTI: PIÙ ATTENZIONE ALLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE
“Segnalazioni da diverse regioni italiane ci portano a richiamare l’attenzione - affermano da Coldiretti - sulle norme previste per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi”. La aziende del settore hanno tutta una serie di adempimenti, previsti dalla normativa comunitaria, che se non correttamente rispettati, possono portare ad incorrere in sanzioni di migliaia di euro.
Le aziende devono essere iscritte alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli (Bndoo), a meno che non facciano esclusivamente vendita diretta al consumatore finale o conferiscano tutto a cooperativa, Op, centro di condizionamento, all’industria per la trasformazione o abbiano un volume di vendite inferiore ai 60mila euro (Iva esclusa).
Chi fosse iscritto e fosse nella condizione di non avere più i requisiti per l’iscrizione o avesse variato alcuni dati aziendali (ragione sociale, sede, cessazione, etc.) deve comunicarlo entro 60 giorni agli organismi preposti, pena il rischio di sanzioni pecuniarie. Sia le aziende iscritte che quelle non iscritte nella banca dati nazionale devono rispettare le norme di commercializzazione specifiche previste per 10 prodotti (pesche e nettarine; kiwi; mele; pere; agrumi; fragole; uva da tavola; lattughe, indivia riccia e scarola; pomodoro; peperoni dolci) e la norma di commercializzazione generale, valida per gli altri prodotti.
Le norme di commercializzazione prevedono l’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto, per tutti, il calibro e la categoria, per i 10 prodotti con norma specifica (alcuni di questi hanno anche altri parametri da rispettare, come ad esempio il grado Brix o la percentuale di succo minimo). Nelle etichette applicate sugli imballaggi, nelle fatture e nei documenti di trasporto del prodotto devono essere riportate origine, calibro e categoria per i 10 prodotti con norma specifica, l’origine per tutti gli altri.
In particolare, si ricorda che sulle etichette e sui documenti di accompagnamento (fatture o documenti di trasporto), deve essere riportato il numero di iscrizione alla banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (Bndoo) o, nel caso, la dicitura “esonerato ai sensi del Dm 03/08/2011 n°5462, art.5, comma 2” per i soggetti che non hanno l’obbligo di iscrizione alla citata banca dati.
I dati in questione, numero di iscrizione o dicitura di esonero, non sono necessari in caso di vendita diretta al consumatore finale.

Fonte: Il Punto Coldiretti